Accordo Nazionale Quadro
Ecco tutte le principali novità
Dopo due anni dall’inizio delle trattative, venerdì 31 luglio 2009, finalmente, è stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale Quadro, che innova,
modifica e sostituisce il precedente,
ormai superato dalle innovazioni contrattuali normative avvenute dal 2000 ad oggi.
Il nuovo Accordo Nazionale Quadro, a normativa vigente, introduce aspetti significativi e particolarmente innovativi,
che delineano una nuova e diversa filosofia
nelle relazioni sindacali con l’Amministrazione, al centro come in periferia.
Lo spirito del nuovo Accordo, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, infatti è quello di fornire uno strumento che offrirà concrete opportunità di
azione che consentiranno di raggiungere accordi con i sindacati per
gestire in modo funzionale ed efficace le problematiche di servizio, con altrettante garanzie di rispetto delle norme e di tutela del personale.
In particolare con esso:
1) Cresce il ruolo del sindaca-to, sia a livello centrale, ma soprattutto è fortemente valorizzato
il livello territoriale del sindacato;
2) Viene introdotto un glos-sario con le definizioni dei vari istituti dell’Accordo ed i relativi riferimenti normativi
3) Aumentano le garanzie sulle procedure di contrat-tazione decentrata, sia in fase di definizione che di verifica e modifica delle stesse,
con un ruolo sem-pre maggiore delle strutture
territoriali ed in partico-lare delle segreterie provinciali;
4) Vengono ridotti e semplificati tempi e procedure e vengono fissate regole più chiare e certe sulle procedure
di applicazione dell’orario di lavoro previsto dallo stesso A.N.Q., con un maggiore ruolo contrattuale delle segrete-rie provinciali. Le modifiche
agli orari di lavoro rispetto a quelli previsti negli
artt. 8 e 9 del nuovo A.N.Q. dovranno necessa-riamente essere oggetto di accordo decentrato con le Segreterie Provinciali
5) Vengono meglio specificati e dettagliati i contenuti della programmazione settimanale la quale sarà un vero atto chiaro ed uguale
per tutti gli Uffici di pianifi-cazione finalizzato a migliorare le garanzie e le certezze per gli operatori di Polizia;
6) Vengono fissati i criteri per l’impiego occasionale in turni continuativi del per-sonale stabilmente inserito nei servizi non continuativi, con un
ampliamento delle garanzie
e dei diritti per gli operatori;
7) Viene stabilito che per il personale impiegato nei servizi non continuativi la programmazione del riposo
settimanale deve essere effettuata e, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica;
8) Viene meglio disciplinato l’ipotesi di orario flessibile, con la possibilità anche di anticipo dell’orario d’inizio del servizio, fissando ulteriori criteri circa le modalità applicative
che aumentano le garanzie per il personale;
1) Cresce il ruolo del sindaca-to, sia a livello centrale, ma soprattutto è fortemente valorizzato
9) Vengono ampliate già nel testo le garanzie per il personale in ordine all’ipotesi del cambio turno. Inoltre
i criteri saranno individuati annualmente tra l’Amministrazione e le OO.SS.;
10) Viene finalmente discipli-nato l’istituto dell’impiego del personale che abbia compiuto 50 anni di età o 30 di servizio, i quali, a domanda, potranno essere esonerati dai turni previsti nelle fasce serali e nottur-ne
11) Viene assicurato almeno 2 volte ogni 5 settimane il riposo settimanale coinci-dente con la domenica per il personale dei Reparti Mobili (attualmente tale diritto era limitato ad 1 volta ogni 5 settimane);
12) Vengono estese le norme dell’A.N.Q. fissate per la Banda Musicale anche al personale della Fanfara della Polizia di Stato;
13) Viene fissata al 40% la percentuale minima di straordinario programmato (attualmente è il 20%) e sono introdotte una serie di significative diverse modalità applicative salva-guardando l’adesione vo-lontaria all’istituto;
14) Viene introdotto un nuovo criterio che aumenta la ga-ranzia per il personale im-piegato in turni continuati-vi nel caso di programma-zione del lavoro straordi-nario, fissando il criterio dell’esigenza di recupero delle energie psico-fisiche in relazione alla peculiarità del servizio svolto;
15) Viene introdotta una riu-nione annuale tra l’Amministrazione e le OO.SS. sui criteri di mas-sima concernenti le moda-lità di ripartizione del monte-ore lavoro straordi-nario (attualmente la ri-partizione viene decisa in maniera unilaterale da parte dell’Amministra-zione), il tutto con una crescita delle garanzie per il personale;
16) Viene stabilito per l’istituto della reperibilità, al pari di quello dei cambi turno, una riunione annuale che individui i criteri di asse-gnazione delle giornate di reperibilità ed alcune si-gnificative innovazioni sul-le modalità applicative dell’istituto a livello territo-riale
17) Cresce il ruolo delle segre-terie provinciali in sede di confronto semestrale, con l’introduzione, tra l’altro, di specifici obblighi in capo all’Amministrazione in or-dine alla trasparenza degli atti da mettere a disposi-zione delle OO.SS e ad una serie di obblighi di comunicazioni di dati su ri-chiesta dei sindacati con cadenza mensile.;
18) Viene ulteriormente mi-gliorato l’istituto della for-mazione e aggiornamento professionale, con l’obbligo per l’Amministrazione di assicurare l’effettiva par-tecipazione ai cicli formati-vi e con l’obbligo di recu-pero entro l’anno succes-sivo nel caso di non utiliz-zo delle giornate destinate alla formazione;
19) Viene istituita, come san-cito dall’ultimo contratto di lavoro (D.P.R. 51/2009), una commissione consulti-va per il Fondo di Assi-stenza per il Personale della Polizia di Stato, a-vente competenza a for-mulare proposte e pareri in merito agli indirizzi ge-nerali del fondo stesso;
20) Vengono fissati alcuni cri-teri di idoneità degli allog-gi di servizio per il perso-nale in missione, rinviando ad una specifica commis-sione la formulazione delle proposte per l’individua-zione degli specifici criteri;
21) Viene stabilito che entro 6 mesi l’Amministrazione dovrà avviare il confronto con le OO.SS. per la defi-nizione di quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 in merito alla elezione del rappre-sentante dei lavoratori per la sicurezza;
23) Vengono introdotte dispo-sizioni finali circa la re-sponsabilità da parte dei titolari degli uffici sull’attuazione dell’A.N.Q. e sull’inosservanza delle disposizioni in esso indica-te che costituisce violazio-ne contrattuale.
LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO ENTRANO IN VIGORE ENTRO 60 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.
ENTRO TALE TERMINE DOVRA’ ESSERE EMANATA LA CIRCOLARE ATTUATIVA CHE SARA’ DEFINITA E CONCORDATA TRA L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.
CON TALE CIRCOLARE SARA’ POSSIBILE CONCERTARE PREVENTIVAMENTE ANCHE EVENTUALI CHIARIMENTI ED INDIRIZZI APPLICATIVI SULLE NORME DEL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO
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